L’agevolazione dell’iva ridotta è concessa in relazione alle caratteristiche tecniche del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente
Nell’acquisto e installazione di un ascensore, un montascale o un qualsiasi altro impianto di sollevamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche si può usufruire dell’iva al 4% indipendentemente dallo status di invalidità, e a patto che l’opera risponda a precise peculiarità tecniche indicate dalla normativa.
Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposa della risposta n. 3 del 13 gennaio 2020 dell’Agenzia delle entrate a un interpello nel quale si chiedevano chiarimenti sull’applicazione dell’iva ridotta per opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
REQUISITI TECNICI ALL’IVA RIDOTTA – Nel parere fornito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quindi che solo se il montascale per disabili, l’ascensore o altro intervento finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche risponde a delle precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore, ossia dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989, può usufruire dell’iva agevolata al 4% anziché al 10%.
IL QUADRO NORMATIVO – Nel dare la sua risposta, l’Agenzia fa un quadro delle disposizioni normative ricordando in primis in primo luogo che l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A, parte II numero 41-ter, Dpr n. 633/1972).
L’agevolazione è quindi diretta a favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante ” Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
QUALI BARRIERE ARCHITETTONICHE – Per quanto riguarda le barriere architettoniche, si intendono tali quelle descritte dall’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, ovvero:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi
IVA AL 4 SU QUALI PRODOTTI – Si specifica, quindi, come l’agevolazione dell’iva al 4% applicabile ai beni atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (e. servoscala, ascensori ecc) sia una agevolazione oggettiva, ovvero va riferita alla natura del prodotto, che deve rispettare determinate caratteristiche tecniche costruttive (idonee al superamento delle barriere architettoniche). Ciò in quanto la finalità della norma è “…agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.
IVA AL 4% ANCHE SENZA STATUS DI INVALIDITA’ – Questo significa che, se l’iva agevolata è applicabile in relazione alle caratteristiche del prodotto, piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente, significa che l’aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili … nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa” (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).
SERVIZI DI GARE D’APPALTO –Lo steso vale in relazione alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. L’ Agenzia chiarisce che anche per tali contratti di appalto, aventi cioè ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero 41-ter della citata Tabella), il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente.
CONCLUDENDO –L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.
Fonte: disabili.com